Art. 6.

      1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione prevista dalla presente legge estingue, altresì, i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a violazioni di carattere formale diverse da quelle sul collocamento e che non comportano il versamenti di contributi e di premi.